Hockey Club Pinerolo | 1 | 1 | 3 | 5 |
SV Caldaro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Hockey Club Pinerolo |
1 | 1 | 3 | 0 |
SV Caldaro |
0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Hockey Club Pinerolo 0 - 0 : SV Caldaro 0 - 0 |
|
|
(no penalties) | (no penalties) | (no penalties) |
|
Hockey Club Pinerolo 0 minutes on 0 infractions SV Caldaro 0 minutes on 0 infractions |
|
Game Length: 0:00 Referee: Default Linesman Referee 2: Default Referee Linesman 1: Linesman 2: Scorekeeper: |
|
Perdita gara inflitte alla squadra dell' S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042) con il punteggio di 0 - 5 a favore della
squadra dell' HC Pinerolo per violazione dell' Art. 3 lett. B) delle Norme Organizzative Federali Annuali - cat.
Giovanile - Anno Sportivo 2015/2016.
A) Documenti si cui si basa la decisione:
Reclamo presentato dall' HC Pinerolo relativo all' incontro (3958) di Campionato Nazionale Maschile Under 16
disputatosi a Pinerolo (TO) il 23/12/2015 tra Hockey Club Pinerolo (509) e SV Kaltern Rothoblaas (042).
S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042) :
- letto il reclamo presentato dalla Società H.C. PINEROLO del 24.12.2015 pervenuto a questo Giudice in pari
data, con il quale si contesta che nella partita di Serie U16 del 23.12.2015, la squadra d SV Kaltern Caldaro ha
iscritto nel modulo relativo alla sua formazione la giocatrice Magnanimi Sara, nata nell' anno 2002, l’ha schierata
sul ghiaccio e le ha fatto prendere parte all’ incontro;
- ritenuto il reclamo rituale e tempestivo;
- letto il foglio di arbitraggio e la scheda relativa al tesseramento della giocatrice, nata l’8 gennaio 2002;
- rilevato che le Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2015 /2016 relative al
Campionato Nazionale Maschile Under 16, all’articolo 3, lettera B (composizione squadre) prevedono che
possano prendere parte agli incontri di campionato soltanto gli atleti nati negli anni 2000 – 2001 – 2002 e 2003 e
le atlete nate nell’anno 2000 e 2001 (Under 15 e Under 16);
- lette ancora le Norme Organizzative Federali Annuali - cat. Giovanile - Anno Sportivo 2015/2016 che, sempre
all’articolo 3 (a pagina 19), testualmente recitano: “Se una squadra non mantiene il regolamento sopra indicato,
perde la partita 5 a 0”;
questo Giudice
in accoglimento del presente reclamo, applica nei confronti della squadra del S.V. Kaltern Caldaro la sanzione
della perdita della gara con il punteggio di 5 a 0,
dispone
la restituzione della tassa di reclamo di Euro 200.00.- (duecento/00) alla Società dell' HC Pinerolo e trasmette la
presente decisione e il fascicolo relativo al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua
competenza.
D
|
|
|
|
|